La scuola non può tagliare il sostegno

JUS ABILI

In un momento in cui il futuro delle persone disabili appare tutt’altro che promettente a causa della scure che pende sul welfare, è bene ricordarsi sempre dei diritti sanciti dalle leggi. Finché queste leggi avranno vigore dovranno essere rispettate, e i cittadini con handicap e i loro familiari debbono ricorrere ad esse. Soprusi di ogni genere avvengono anche in ambito scolastico, dove il diritto proclamato dall’Ordinamento ad una inclusione serena e proficua viene spesso vanificato. Le amministrazioni scolastiche molte volte sono negligenti, ma quasi sempre si nascondono dietro mancanza di risorse  e tagli che piovono dall’alto. Le famiglie dei ragazzi disabili debbono però sapere che non mancano gli strumenti per difendere il diritto essenziale dei loro figli.
Una sentenza molto importante è stata emessa il 10 gennaio 2011, quando il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla LEDHA ( Lega per i diritti delle persone con disabilità) e da un gruppo di genitori contro i tagli al sostegno scolastico degli alunni disabili. Il Tribunale stesso, infatti, ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate l’anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha anzi precisato che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe. Avere invece ridotto solo quelle di sostegno agli alunni con disabilità li pone in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.
L’esistenza di un diritto soggettivo “incomprimibile” del disabile a un adeguato sostegno scolastico era già stata affermata in varie pronunce di TAR e anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 80/2010, ma la decisione del Tribunale di Milano è di particolare rilievo perchè è la prima che ha fatto utilizzo, per questa materia, della speciale procedura della “azione civile contro la discriminazione” introdotta dapprima dal D.Lgs. 216/2003 per la discriminazione del disabile in ambiente di lavoro e estesa poi dalla L. 67/2006 a tutti gli ambiti della vita sociale e dunque anche alla scuola.

Anche sulla base della convenzione ONU 13.12.2006 recepita con L. 18/2009 il divieto di discriminazione comporta non solo il riconoscimento di una astratta “parità”, ma anche l’obbligo per la pubblica amministrazione di porre il disabile in condizioni tali da poter effettivamente esercitare i diritti fondamentali, tra i quali appunto il diritto all’istruzione.
La decisione ha quindi un rilievo generale, utilizzabile anche da chi non era direttamente parte nel giudizio. [Ripreso da Jusabili, dove si può leggere la Sentenza]

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