Supplenze

15/12/2010

Accade spesso che l’insegnante di sostegno ad un disabile (anche autistico) venga impiegato per supplenze. Questo ovviamente lo distoglie dal lavoro specifico e dall’assistenza didattica all’allievo disabile. Bisogna dunque insistere sul concetto che l’insegnante di sostegno viene sì assegnato alla classe, ma in funzione del sostegno al disabile che vi è inserito, e non può essere utilizzato per la didattica ordinaria quando l’allievo disabile è presente. Nella Nota Ministeriale protocollo n. 9839 dell’8 novembre scorso si chiarisce che  “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

A questo proposito su Superando.it, l’avvocato Salvatore Nocera, forse il massimo esperto italiano di giurisprudenza riguardante la disabilità, precisa che:

– In primo luogo il docente non deve essere impegnato con il proprio alunno, poiché distoglierlo da ciò comporterebbe l’interruzione del suo pubblico servizio; – Deve inoltre trattarsi non solo di «casi eccezionali», ma questi devono essere pure «non altrimenti risolvibili». Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti – curricolari o di sostegno – disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma dev’essere una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio quella di un docente che segnali la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora. Infatti – ormai in base al Decreto Ministeriale 131/07 sulle supplenze – il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza può intervenire e assumere immediatamente l’incarico.
Non credo pertanto che si possano configurare altre ipotesi “non altrimenti risolvibili” e quindi qualora un docente di sostegno riceva l’ordine del Dirigente Scolastico di andare a fare una supplenza, anche nella classe dove è iscritto l’alunno a lui affidato e quando l’alunno stesso sia presente a scuola, egli dovrà rispondere che vi andrà, ma – considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l’alunno in compresenza con un docente curricolare – dovrà cortesemente chiedere al Dirigente stesso di fargli un ordine di servizio scritto per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l’assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.
In mancanza di tale ordine scritto, l’insegnante potrà legittimamente rifiutarsi di svolgere la supplenza e comunque, una volta ricevutolo, potrà segnalare il caso all’Ufficio Scolastico e al Ministero, come violazione delle Linee Guida Ministeriali del 9 agosto 2009 e della Nota dell’8 novembre scorso di cui stiamo parlando.

Dal canto suo, la famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l’alunno venisse lasciato solo dal docente che deve recarsi in un’altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.